Quotidiano Energia - Malgrado la sospensiva concessa dal CdS ad Asm Bressanone e le successive modifiche introdotte con la legge di Bilancio, il Tar Lazio non cambia il proprio orientamento in tema di contributo straordinario sugli extraprofitti degli operatori energetici.
Il Tribunale ha infatti respinto il ricorso avanzato da Italiana Petroli contro il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 giugno 2022, attuativo dell'articolo 37 del DL 21 marzo 2022, n. 21.
Il Tar ribadisce il “difetto assoluto di giurisdizione” sia del giudice amministrativo che di quello tributario in quanto gli atti impugnati “non determinano, in concreto, in capo alle aziende ricorrenti, alcuna imposizione tributaria diversa che quella specificamente e minutamente direttamente disposta dall’art. 37 citato: nel senso che essi non comportano una diretta incidenza sul patrimonio di coloro che sono individuati dalla norma come soggetti d’imposta, essendo puramente ripetitivi (e solo in parte esplicativi) della norma primaria di riferimento”.
La giurisdizione tributaria, rimarca il Tar, sussisterà solo “nei confronti dell’eventuale avviso di accertamento per omesso o parziale versamento”, oppure “dell’eventuale diniego del rimborso di quanto versato”.
Il Tribunale spiega che tali conclusioni “non mutano alla luce delle recenti modifiche apportate all’originario testo dell’art. 37 del d.l. n. 21/2022 dall’art. 1, comma 120, della legge 197/2022 volte a restringere la platea dei soggetti passivi e a modificare l’arco temporale da prendere in considerazione per definire la base imponibile, né alla luce dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 5621 del 30 novembre 2022, pronuncia, a quanto consta, isolata e comunque adottata all’esito della cognizione sommaria, propria della fase cautelare”.
In tale circostanza il CdS ha affermato che almeno una delle circolari impugnate da Asm Bressanone è “direttamente lesiva e impugnabile” in quanto “amplia la base imponibile fissata dall’art. 37 del DL n. 21/2022”.