"Qualora uno Stato nutra dubbi o
perplessità in merito alla cooperazione con la Corte, ha la
possibilità di consultarsi con essa in modo tempestivo ed
efficace", evidenzia ancora il portavoce della Cpi, ricordando
inoltre che "l'articolo 119 dello Statuto di Roma stabilisce
chiaramente che ogni controversia concernente le funzioni
giudiziarie della Corte deve essere risolta dalla Corte stessa".
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