La Cabina di coordinamento sisma ha
raggiunto l'intesa sull'ordinanza che introduce alcune novità
nella ricostruzione privata. Lo rende noto la struttura
commissariale alla ricostruzione post sisma 2016. La prima, sono
previsti nuovi termini per chi desidera conservare le strutture
temporanee produttive realizzate dopo il terremoto. Si tratta di
strutture, comprese le stalle provvisorie, che hanno ospitato le
attività economiche a causa dell'inagibilità degli edifici
originari e che in molti casi sono tutt'ora funzionanti.
L'ordinanza, che va a integrare le precedenti modifiche al Testo
unico della ricostruzione privata, nonché l'ordinanza n. 9 del
14 dicembre 2016, vuole dare la possibilità agli imprenditori di
decidere se conservare o meno queste strutture, dettando
modalità e termini. La data del 31 marzo, entro cui demolire le
strutture provvisorie, è posticipata al 30 settembre 2024. La
norma indica poi la possibilità all'imprenditore che fruisce
della struttura delocalizzata e che non voglia demolirla, di
fare richiesta per mantenerla per un periodo massimo di 6 anni.
Le richieste di conservazione provvisoria delle strutture
temporanee possono essere presentate fino al 31 ottobre 2024 se
gli interventi sull'edificio originario sono conclusi entro il
30 settembre 2024, oppure, entro trenta giorni dalla ultimazione
dei lavori qualora gli interventi sull'edificio originario non
siano conclusi o avviati alla data del 30 settembre 2024.
Altre modifiche del Testo unico della ricostruzione privata
riguardano alcune possibilità aggiuntive per le attività
agricole e produttive che devono ricostruire più edifici. Per le
attività agricole è stata introdotta la possibilità di eseguire
gli interventi sugli edifici appartenenti all'impresa in modo
unitario, tramite la presentazione di un'unica domanda e
l'affidamento dell'esecuzione dei lavori ad un'unica impresa
appaltatrice. L'intervento unitario è realizzabile anche in
relazione a un complesso immobiliare con destinazione d'uso
produttiva. In questo caso, la ricostruzione degli edifici può
avvenire in adiacenza o in prossimità di altri edifici di
proprietà del soggetto richiedente oppure anche con accorpamento
degli stessi. In presenza di unico titolo edilizio, è consentita
la presentazione di una unica domanda con affidamento
dell'esecuzione dei lavori ad un'unica impresa.
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