Il collegio giudicante investito
di un procedimento deve decidere da solo sulla sua conclusione e
qualsiasi ingerenza indebita da parte di soggetti estranei ad
esso deve essere esclusa. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia
dell'Ue, in un caso sollevato dal Giudice croato che ha
sollevato dei dubbi sulla compatibilità con lo Stato di diritto
di un meccanismo procedurale interno a un organo giurisdizionale
previsto nella normativa nazionale per evitare contrasti
giurisprudenziali, a porvi rimedio e a garantire la certezza del
diritto.
Nei tribunali croati di seconda istanza, le decisioni adottate
da un collegio di giudici devono essere trasmesse al giudice di
registrazione del tribunale interessato che ha di fatto il
potere di sospendere la pronuncia di una sentenza e di dare
istruzioni al collegio giudicante. Il suo intervento e il suo
nome non sono noti alle parti.
Secondo la Corte, il meccanismo procedurale deve rispettare i
requisiti relativi all'indipendenza dei giudici. Il collegio
giudicante investito di un procedimento deve quindi prendere da
solo la decisione che conclude quest'ultimo, mentre la sua
composizione deve essere soggetta a norme trasparenti per
escludere qualsiasi ingerenza indebita da parte di soggetti
estranei al collegio dinanzi ai quali le parti non hanno potuto
esporre i loro argomenti.
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