Stop all'obbligo del tentativo
obbligatorio di conciliazione con le compagnie aeree per i
passeggeri che lamentano ritardi o cancellazioni di voli. E'
quanto ha stabilito il Tar del Piemonte nell'ambito di un
ricorso presentato da una famiglia che si era vista annullare un
Verona-Bari "a pochi minuti dal decollo". I giudici hanno
bocciato una porzione di una delibera dell'8 febbraio 2023
dell'Autorità dei trasporti. "Si tratta - spiegano gli avvocati
dello studio Leone-Fell & C. che hanno assistito i ricorrenti -
di una grande vittoria per i consumatori. Ora non sarà
necessario un doppio passaggio per ottenere il rimborso".
Il ricorrente è un uomo che lavora a Verona e che il 18
febbraio 2023 intendeva partire per Lucera (Foggia), dove abita
la famiglia, raggiungendo come prima tappa Bari in aereo. Solo
"a pochi minuti dall'orario del decollo", però, fu messo a
conoscenza della cancellazione del volo. Il 23 marzo successivo
l'uomo presentò, tramite il proprio legale, un ricorso al
vettore chiedendo il rimborso del prezzo del biglietto e
l'indennizzo forfettario (chiamato "compensazione pecuniaria")
di 250 euro. La compagnia non recepì la domanda. Secondo quanto
stabilito dalla delibera dell'8 febbraio 2023 dell'Autorità di
regolazione dei trasporti, infatti, prima di intraprendere
un'azione giudiziaria occorre "esperire preventivamente un
tentativo obbligatorio di conciliazione". Da qui la decisione
del cittadino di presentare un ricorso al Tar "Questa procedura
- spiegano Francesco Leone, Simona Fell e Floriana Barbata - è
complessa e dispendiosa. Il cittadino può scoraggiarsi
facilmente. E quindi è un ostacolo concreto all'esercizio di
diritti previsti dalla normativa comunitaria". I giudici del Tar
del Piemonte (competenti perché l'Authority ha la sede nel
capoluogo subalpino) hanno preso atto del "concreto rischio che
il passeggero, non essendo assistito da un legale, possa
facilmente desistere dall'esercizio dei propri diritti davanti a
compagnie che, invece, già in sede conciliativa sono
rappresentate da legali". Non solo: per numerosi consumatori la
procedura per accedere alla piattaforma 'Conciliaweb' "può
essere problematica e scoraggiante" visto che c'è bisogno
dell'autenticazione digitale di cui "è sprovvista ancora oggi
una parte consistente della popolazione". "Se per un verso - è
la conclusione del tribunale - il tentativo obbligatorio di
conciliazione costituisce un mezzo idoneo ad alleggerire il
cospicuo contenzioso in materia gravante sul giudice,
soprattutto in ragione della plausibile rinuncia da parte di
numerosi passeggeri a percorrere l'intero iter extragiudiziale e
giudiziale al fine di ottenere imposti modesti, per altro
l'accesso alla tutela giurisdizionale da parte dei passeggeri è
destinato a soggiacere a limitazioni che, oltre a porsi in
contrasto con il regolamento Ce 261 del 2004, paiono
sproporzionate". I giudici piemontesi hanno dunque "annullato"
la delibera nella parte in cui "in caso di negato imbarco sul
volo, cancellazione dello stesso o di ritardo prolungato non sia
possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che
non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di
conciliazione".
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