La Corte costituzionale, con la sentenza n. 168 del 2024, dà torto alla legge della Regione Sardegna n. 2 del 2024, che prevedeva l'avvio di una procedura per il mantenimento di tutte le autonomie scolastiche esistenti nell'anno scolastico 2023-2024. Con questa sentenza la Corte è tornata ad affrontare il tema del dimensionamento della rete scolastica, riformato dalla legge statale n. 197 del 2022. La Corte ritiene che la legge della Regione Sardegna - adottata prima delle elezioni nelle quali ha vinto il campo largo -, nel porsi l'obiettivo di mantenere tutte le autonomie scolastiche, si ponga in contrasto con la Costituzione che attribuisce alla competenza legislativa statale esclusiva la materia.
L'art. 117, secondo comma, lettera n della Costituzione, ricordano i giudici costituzionali, attribuisce alla competenza legislativa statale esclusiva la materia «norme generali sull'istruzione». La legge regionale - proseguono i giudici - "viola il principio della necessaria corrispondenza tra dirigenti assegnati alle regioni e istituzioni scolastiche presenti sul territorio. La disposizione impugnata è anche in contrasto con la lettera g) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione, in quanto, come esplicitato dalla sentenza n. 223 del 2023, la determinazione del contingente scolastico riguarda personale inserito nel pubblico impiego statale". La Corte ha infine osservato che resta ferma la competenza delle Regioni a definire il tipo e l'ubicazione delle istituzioni scolastiche e a istituire nuovi plessi o ad aggregare quelli esistenti, tenendo anche conto delle peculiari esigenze di ciascun territorio. Tuttavia, la riforma statale impone alle Regioni di rispettare il contingente di dirigenti scolastici e amministrativi determinato tramite decreto ministeriale.
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