La legge della Regione Siciliana che
ha ulteriormente differito le elezioni degli organi dei Liberi
consorzi comunali (corrispondenti, in Sicilia, alle province) e
dei Consigli metropolitani, prorogando la gestione commissariale
degli stessi enti, viola gli articoli 5 e 114 della Costituzione
ed è, pertanto, costituzionalmente illegittima.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza n. 172,
depositata oggi, con la quale ha ritenuto fondate le questioni
di legittimità costituzionale sollevata dal Tar della Regione
Siciliana.
Il Comune di Enna aveva impugnato di fronte al Tar quattro
decreti del presidente della Regione di nomina e di proroga dei
commissari straordinari per il Libero consorzio comunale di
Enna. Il Tar ha rilevato che i primi tre decreti erano stati
adottati sulla base della legge n. 26 del 2022, che aveva
prorogato per la sedicesima volta le elezioni, ma era stata già
dichiarata incostituzionale con sentenza n. 136 del 2023.
L'ultimo decreto si fondava invece sulla legge n. 6 del 2023,
promulgata il giorno prima del deposito della sentenza n. 136
del 2023, che aveva disposto il diciassettesimo rinvio.
Conseguentemente, il Tar aveva inviato gli atti alla Corte
costituzionale, chiedendo che anche quest'ultimo rinvio fosse
dichiarato incostituzionale.
La Corte ha ritenuto fondata la questione, richiamando i
principi già espressi nella precedente sentenza n. 136 del 2024,
nella quale aveva esortato la Regione Siciliana a porre rimedio
a tale situazione senza ulteriori ritardi, attraverso il
tempestivo svolgimento delle elezioni. La Corte ha nuovamente
sottolineato come i continui rinvii delle elezioni, che si
succedono dal 2015, abbiano sinora impedito la costituzione
degli enti di area vasta in Sicilia, prorogando gestioni
commissariali incompatibili con la loro natura di enti
territoriali autonomi e costituzionalmente necessari.
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