Con riferimento all'istituto del
concordato preventivo biennale con l'Amministrazione finanziaria
(l'opportunità, cioè, di concordare con il Fisco, per un
biennio, il pagamento delle tasse non in virtù degli effettivi
guadagni, bensì sulla base di quanto preventivato dall'Agenzia
delle Entrate, ndr) la Cassa dottori commercialisti (Cdc),
ricorda oggi, sul proprio sito, che "la contribuzione soggettiva
dovrà essere calcolata e versata anche per gli anni oggetto di
concordato sul reddito effettivamente prodotto nell'anno
precedente". E, allo stesso tempo, si rammenta che, per la
determinazione del contributo integrativo dovuto, "è necessario
fare riferimento a tutti i corrispettivi, indipendentemente
dall'effettiva riscossione".
La medesima avvertenza ai professionisti arriva dalla Cassa
forense che, sul proprio portale, specifica che "gli avvocati
che decidono di aderire al concordato preventivo biennale
continuano a versare la contribuzione previdenziale sulla base
del reddito effettivamente prodotto".
Nelle settimane passate l'Adepp, l'associazione degli Enti
pensionistici privati, aveva evidenziato, in una nota, che sul
fronte previdenziale la norma non si può applicare alle Casse
perché, oltre a lederne l'autonomia, ciò potrebbe incidere sulla
loro stabilità finanziaria. La scadenza del concordato è fissata
per il 31 ottobre.
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